13. Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2) Esso esercita i poteri per l’esecuzione delle direttive e delle delibere assembleari e risponde del proprio operato all’Assemblea.
3) Il Consiglio Direttivo è composto:
- dal Presidente della FANI, che lo presiede e o convoca per iscritto o in forma telematica e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
- da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea, fra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente di Liberi di Volare.
4) Nel Consiglio Direttivo sono assegnati gli incarichi, non cumulabili, di Rappresentante dei Coordinatori regionali, Rappresentante dei responsabili di categoria di Rappresentante degli atleti in attività e Rappresentante dei giudici ed istruttori in attività.
5) il Segretario di Liberi di Volare esercita anche le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
6) il Consiglio dura in carica quattro anni. I Consiglieri possono essere rieletti senza limiti di mandato;
7) Il Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno ed ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno tre consiglieri. Ogni convocazione deve essere accompagnata dalla puntuazione dell’ordine del giorno;
8) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno quattro consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente
9) In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi la presiede.
10) Assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza dal mandato di consigliere e di Presidente.
11) In caso di dimissioni di consiglieri eletti o di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nell’organismo, fino alla metà meno uno, subentrano i primi dei non eletti.
12) In mancanza di questi ultimi, il rimpiazzo dei posti lasciati vacanti verrà effettuato mediante apposite elezioni da tenere durante la prima Assemblea immediatamente seguente.
13) In caso di dimissioni e fino al pronunciamento dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo può assegnare temporaneamente la qualifica di consigliere ad un socio, ove ciò sia ritenuto necessario per il buon funzionamento degli organi sociali.
14) L’incarico di componente del Consiglio Direttivo assunto in via di surrogazione di un precedente consigliere cessato dal mandato cessa alla naturale scadenza del mandato del Consigliere surrogato.
15) Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri determinano la decadenza dell’intero Consiglio e la cessazione del mandato del Presidente, che resta in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea Elettorale, da celebrarsi entro quaranta giorni dall’evento che ha determinato la decadenza.